Quali sono le differenze tra Casa Vacanza e Locazione Turistica ?

LOCAZIONE BREVE USO TURISTICO E CASA VACANZE

La differenza di base tra le due tipologie di alloggio consiste nella gestione: imprenditoriale nel caso della casa vacanze, più occasionale nel caso della locazione turistica o locazione breve.

 

COS’È UNA CASA VACANZE?

Il c.d. Codice del turismo (D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79) stabilisce, all’art. 53, che “Gli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche, in qualsiasi luogo ubicati, sono regolati dalle disposizioni del Codice civile in tema di locazione”; il medesimo provvedimento rinvia poi, per l’inquadramento delle specifiche fattispecie contrattuali ed operative, alle disposizioni delle leggi regionali.

Pertanto, secondo la vigente normativa, la casa vacanze è, sul piano generale, un immobile arredato e gestito in forma imprenditoriale o meno, ceduto in locazione ai turisti, senza offerta di servizi centralizzati, nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore ai tre mesi consecutivi. Si segnala peraltro che spesso le leggi regionali sul turismo non contemplano la tipologia dell’”affitto breve” gestita in forma non imprenditoriale: in tal caso, si farà riferimento alla disciplina civilistica contenuta negli artt. 1571 ss. c.c.

 

In linea generale, si considera:

– gestione in forma imprenditoriale quella che viene esercitata da chi ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di 3 o più case;

– gestione non imprenditoriale l’attività esercitata dai privati che hanno la disponibilità di massimo tre unità abitative da concedere in locazione per brevi periodi e che non siano organizzati in forma di impresa.

In questo secondo caso, la regolamentazione del rapporto viene generalmente rimessa alla libera contrattazione tra le parti, ma il contratto deve rispettare il requisito della forma scritta – rammentando che per locazioni di durata complessiva inferiore a 30 giorni all’anno non vi è obbligo di registrazione.

La gestione non imprenditoriale va attestata mediante una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso non occorre l’apertura della Partita IVA.

 

 

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